Art. 20

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Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilita' e la determinazione dei danni. Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi e' tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, la denuncia e' fatta a cura del ministro stesso. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte puo' condannare al risarcimento anche i responsabili della omissione. 19a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 agosto 1962, n. 1291

19a

La L. 16 agosto 1962, n. 1291 ha disposto (con l'art. 6) che "L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati con qualifica di ispettore generale e' deferito, per cio' che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato".

Testo vigente dal 1 settembre 1962 al 7 ottobre 2016 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art20 · fonte su Normattiva