Art. 303 — Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubbliche
Il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale puo' essere utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le esigenze dei predetti uffici, con il trattamento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva