Art. 58 — Presupposti e procedimento
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Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentiti l'impiegato ed il Consiglio di amministrazione. Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56. I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 aprile 1958, n.571
2Il D.P.R. 30 aprile 1958, n.571 ha disposto le norme di esecuzione dell'art. 58 del presente Statuto.
Testo vigente dal 27 giugno 1958 al 18 maggio 1997 · versione 3 su Normattiva