Art. 60Casi di incompatibilita'

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 2002 al 1 gennaio 2007. Leggi il testo vigente →

L'impiegato non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente. 69a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 15 luglio 2002, n. 145

69a

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che in deroga al presente articolo, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

Testo vigente dal 8 agosto 2002 al 1 gennaio 2007 · versione 79 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art60 · fonte su Normattiva