Art. 75Richiamo in servizio

L'impiegato in disponibilita' e' richiamato in servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo. L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui e' richiamato con l'anzianita' che aveva alla data del collocamento in disponibilita' e con lo stipendio inerente.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art75 · fonte su Normattiva