Art. 1015 — Servizi ausiliari
Le infermiere volontarie, che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possono attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, sono adibite dai dirigenti i servizi della Croce rossa italiana, col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche, in altre attivita' che indirettamente concorrono a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva