Art. 111 — Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 2012 al 2 dicembre 2023. Leggi il testo vigente →
L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare:
- a)provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;
- b)predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;
- c)svolge attivita' di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilita' economica analitica nonche' studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
- d)promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ((alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta;))
- e)svolge attivita' di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;
- f)svolge attivita' di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonche' relative al proprio funzionamento;
- g)provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa. L'Ufficio centrale e' diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio ((e' articolato in nove)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Testo vigente dal 29 novembre 2012 al 2 dicembre 2023 · versione 4 su Normattiva