Art. 20Modalita' della gestione

Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ((e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 21)) costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita'. Al Capo di Gabinetto e' attribuita la gestione degli stanziamenti di bilancio:

  • a)per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2 ((, nonche' all'Organismo e all'ufficio di supporto di cui all'articolo 21));
  • b)per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;
  • c)per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici. Il Capo di Gabinetto ((puo' delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1)) a uno o piu' dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unita' di personale civile e militare.

Testo vigente dal 25 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art20 · fonte su Normattiva