Art. 1112Modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 2002

Al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 25 settembre 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della difesa e' competente in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c) del codice dell'ordinamento militare.»
  • b)il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «2. Lo stabilimento, deposito o reparto dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare dell'attivita' di distruzione, assume in carico sulla prevista documentazione il materiale ricevuto specificandone la tipologia, il quantitativo e l'Amministrazione o soggetto diverso che ne ha effettuato la consegna. Della avvenuta distruzione e' redatto apposito verbale contenente la data o i periodi e le relative modalita'.».
  • c)il comma 1 dell'articolo 5 e' abrogato.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1112 · fonte su Normattiva