Art. 114Direzione generale per il personale militare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 2012 al 2 dicembre 2023. Leggi il testo vigente →

(( La Direzione generale per il personale militare, in particolare:

  • a)cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunita', la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;
  • b)provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti;
  • c)cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale. )) La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed ((e' articolata in ventidue)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Testo vigente dal 29 novembre 2012 al 2 dicembre 2023 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art114 · fonte su Normattiva