Art. 120 — Direzione generale dei lavori e del demanio
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La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:
- a)cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture;
- b)provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
- c)e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
- d)liquida i danni a proprieta' private;
- e)cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
- f)cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed e' articolata in ventiquattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011 · versione 0 su Normattiva