Art. 120Direzione generale dei lavori e del demanio

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La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:

  • a)cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali ((...));
  • b)provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
  • c)e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
  • d)liquida i danni a proprieta' private;
  • e)cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
  • f)cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed ((e' articolata in ventitre)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Testo vigente dal 2 marzo 2011 al 29 novembre 2012 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art120 · fonte su Normattiva