Art. 16 — Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
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Il Capo di Gabinetto e' ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate. Il Capo dell'Ufficio per la politica militare e' nominato dal Ministro fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, ovvero, puo' essere nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione o esperti, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle adeguate esperienze maturate nello specifico settore della difesa. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonche' i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati; il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro, i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati. Il Capo di Gabinetto, il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, il Capo dell'Ufficio per la politica militare, se militare in servizio permanente, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata o di conferma. Il Consigliere giuridico, il Portavoce, il Capo dell'Ufficio per la politica militare, salvo quanto previsto dal comma 6, il Consigliere diplomatico, il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati per la durata massima del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata; i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati per la durata massima del loro mandato governativo. Gli incarichi di responsabilita' degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale e con altri incarichi di direzione di uffici; dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 25 maggio 2011 · versione 0 su Normattiva