Art. 18 — Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 25 maggio 2011. Leggi il testo vigente →
A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino a un massimo di otto unita' di personale, compresi il segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'Amministrazione della difesa ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione cessa al termine del mandato governativo del Sottosegretario, salva la possibilita' di revoca anticipata.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 25 maggio 2011 · versione 0 su Normattiva