Art. 238 — Sede di servizio
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Il militare dell'Arma dei carabinieri non puo' prestare servizio:
- a)nelle sedi in cui sussistono accertate situazioni di incompatibilita' ambientale che ne condizionano l'imparzialita' nell'espletamento dei propri compiti o possono nuocere al prestigio dell'Istituzione;
- b)qualora non diversamente disposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in reparto che ha sede nel territorio della tenenza o della stazione nel quale il militare, il coniuge o il convivente hanno stabilmente dimorato, rispettivamente, prima dell'arruolamento, del matrimonio e della convivenza. Il personale dell'Arma dei carabinieri notifica preventivamente il matrimonio o la convivenza, al fine di porre l'Amministrazione nelle condizioni di valutare la sussistenza delle situazioni di cui al comma 1.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva