Art. 240Disposizione all'interno di contingenti interforze

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. Leggi il testo vigente →

Ogni qualvolta il personale dell'Arma dei carabinieri si dispone con altri contingenti di forze militari prende posto immediatamente dopo le scuole militari. Il personale di cui al comma 1 prende il posto che e' a esso di volta in volta assegnato quando:

  • a)si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;
  • b)considerazioni di opportunita' consigliano diversamente all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art240 · fonte su Normattiva