Art. 240 — Disposizione all'interno di contingenti interforze
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Ogni qualvolta il personale dell'Arma dei carabinieri si dispone con altri contingenti di forze militari prende posto immediatamente dopo le scuole militari. Il personale di cui al comma 1 prende il posto che e' a esso di volta in volta assegnato quando:
- a)si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;
- b)considerazioni di opportunita' consigliano diversamente all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva