Art. 265Campo di applicazione e deroghe

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Le attivita' che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, svolte nell'ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attivita' formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti e alle norme del presente capo, che si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, e, in relazione alla peculiarita' delle attivita', alle disposizioni del decreto legislativo n. 230 del 1995:

  • a)le attivita' e i luoghi di carattere riservato od operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di polizia militare, di protezione civile e addestrative;
  • b)le attivita' effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 27 agosto 2020 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art265 · fonte su Normattiva