Art. 279 — Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare
(( Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare:
- a)Istituto di scienze militari aeronautiche;
- b)Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
- c)Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
- d)Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
- e)Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale;
- f)Scuole di volo;
- g)Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare;
- h)Istituto superiore per la sicurezza del volo;
- i)Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;
- l)Reparto addestramento controllo spazio aereo;
- m)Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali. )) L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva