Art. 279Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare

(( Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare:

  • a)Istituto di scienze militari aeronautiche;
  • b)Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
  • c)Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
  • d)Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
  • e)Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale;
  • f)Scuole di volo;
  • g)Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare;
  • h)Istituto superiore per la sicurezza del volo;
  • i)Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;
  • l)Reparto addestramento controllo spazio aereo;
  • m)Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali. )) L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art279 · fonte su Normattiva