Art. 280Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri

Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 172 del codice, sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art280 · fonte su Normattiva