Art. 31
Bilancio di previsione
Il bilancio di previsione, predisposto dal capo del servizio amministrativo, d'intesa con il direttore, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed e' approvato dal ((Capo di stato maggiore)) della difesa, ai sensi dell'articolo 25, comma 4. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
- a)il preventivo finanziario;
- b)il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
- a)la relazione programmatica;
- b)il bilancio pluriennale;
- c)la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce limite non superabile per gli impegni di spesa. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza, per un periodo non inferiore al triennio, in relazione al programma delle attivita'. Il bilancio pluriennale, di cui al comma 3, lettera b), allegato al bilancio di previsione annuale del Circolo, non ha valore di autorizzazione di spesa. Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, sono apportate le eventuali rettifiche al bilancio pluriennale che non costituisce oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:
- a)Titolo I - Entrate correnti;
- b)Titolo II - Entrate diverse ed eventuali;
- c)Titolo III - Entrate in conto capitale;
- d)Titolo IV - Entrate per partite di giro. Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli:
- a)Titolo I - Uscite correnti;
- b)
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva