Art. 312 — Competenze generali
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Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Segretariato generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati "elenchi degli incarichi", con le modalita' di cui all'articolo 343. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi alla ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa)), che provvede a formalizzare l'atto di costituzione. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la localita', l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione e' corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. La ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa)) invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 29 novembre 2012 al 24 luglio 2024 · versione 4 su Normattiva