Art. 316Ripartizione degli alloggi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilita', provvedono:

  • a)a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASGC e ASIR;
  • b)a destinare gli alloggi, con criteri di gradualita' e in relazione alla contingente disponibilita', ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASI;
  • c)a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia;
  • d)a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST. L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) puo' acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art316 · fonte su Normattiva