Art. 321 — Commissioni di controllo per gli alloggi AST
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I comandi militari o gli organismi all'uopo deputati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi:
- a)nominano annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascun presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di Forza armata, commissioni di controllo degli alloggi distinte per alloggi ufficiali, alloggi sottufficiali e alloggi volontari in servizio permanente, dandone comunicazione ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella circoscrizione alloggiativa. Le commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive graduatorie di assegnazione;
- b)designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria. La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi sono riportati nell'allegato A, di cui all'articolo 344. Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.
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