Art. 564Invio degli atti dell'inchiesta formale

Nei termini di cui all'articolo 561, comma 4, la commissione rimette all'autorita' che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale e' inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori ((, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,)) o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.

Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art564 · fonte su Normattiva