Art. 543 — Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale
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Agli effetti del presente titolo:
- a)«Amministrazione della difesa» e' il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al Capo di stato maggiore della difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al Segretario generale della difesa. Nell'Amministrazione della difesa e' compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia dal regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 1993;
- b)«dirigente generale» e' l'ufficiale proposto dal Comitato dei Capi di stato maggiore e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
- c)«dirigente generale dell'Arma dei carabinieri», relativamente all'area gestionale, e' l'ufficiale proposto dal Comandante generale e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
- d)«DigitPA» e' il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, come riorganizzato dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.
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