Art. 57 — Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
Le entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono costituite da:
- a)oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;
- b)rendite patrimoniali;
- c)sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;
- d)sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 738.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva