Art. 573 — Autorita' competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare
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Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. ((Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.)) All'individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa.
Testo vigente dal 28 aprile 2012 al 24 luglio 2024 · versione 3 su Normattiva