Art. 673Comunicazioni

Le conclusioni del Procuratore generale militare della Repubblica e il parere della Corte militare d'appello non sono notificati all'interessato. Il parere e' comunicato, in copia, dal Procuratore generale militare della Repubblica soltanto al Ministro richiedente, unitamente agli atti. Il parere e' definitivo.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art673 · fonte su Normattiva