Art. 677 — Non accoglimento delle domande
Se la domanda di reintegrazione nel grado non e' accolta, non puo' esserne presentata una nuova, se non nei casi di cui agli articoli 871, comma 2, 872, comma 3, e 873, comma 2, del codice.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva