Art. 767 — Funzionamento del Consiglio
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Il Consiglio delibera a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. A parita' di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del Consiglio, compreso il presidente. In assenza del presidente, il Consiglio e' presieduto dal membro piu' elevato in grado e a parita' di grado dal piu' anziano.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva