Art. 767 — Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio delibera a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. A parita' di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno ((tre)) componenti del Consiglio, compreso il presidente. In assenza del presidente, il Consiglio e' presieduto dal membro piu' elevato in grado e a parita' di grado dal piu' anziano.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva