Art. 767Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio delibera a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. A parita' di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno ((tre)) componenti del Consiglio, compreso il presidente. In assenza del presidente, il Consiglio e' presieduto dal membro piu' elevato in grado e a parita' di grado dal piu' anziano.

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art767 · fonte su Normattiva