Art. 787
Sentenze penali straniere
Le sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri per le quali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1425 del codice puo' essere inflitta la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, sono quelle riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana a termini degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale. Se, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, e' rinnovato il giudizio in Italia a termini dell'articolo 11 del codice penale, la sentenza da prendersi a base agli effetti suddetti e' quella italiana.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva