Art. 810Sospensione da infliggere tardivamente

Se, per qualsiasi motivo, manca la possibilita' di infliggere tempestivamente la sospensione e con la medesima decorrenza del provvedimento dal quale essa deriva, il ministro competente ha facolta' di decidere caso per caso se e per quale durata disporre la sospensione. Questa non puo' essere mai superiore a quella del provvedimento suddetto.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art810 · fonte su Normattiva