Art. 810 — Sospensione da infliggere tardivamente
Se, per qualsiasi motivo, manca la possibilita' di infliggere tempestivamente la sospensione e con la medesima decorrenza del provvedimento dal quale essa deriva, il ministro competente ha facolta' di decidere caso per caso se e per quale durata disporre la sospensione. Questa non puo' essere mai superiore a quella del provvedimento suddetto.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva