Art. 812Abbreviazione della durata della sospensione

Quando, per qualsiasi motivo, la durata dei provvedimenti che hanno dato luogo alla sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra e' abbreviata, gli interessati possono ottenere l'abbreviazione della durata della sospensione; a tal fine essi devono indirizzare domanda ai competenti ministeri indicati nell'articolo 791, comma 2.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art812 · fonte su Normattiva