Art. 920 — Annullamento o ripetizione delle votazioni
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140
Testo vigente dal 17 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140
Testo vigente dal 17 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 2010
Collegamenti
Art. 1443 — Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.…
Art. 140
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 77 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69
Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due…
Art. 4
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 79 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71
Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguira' entro…
Art. 14
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art920 · fonte su Normattiva