Art. 920 — Annullamento o ripetizione delle votazioni
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Iniziata la votazione, questa non puo' essere sospesa o interrotta e non e' piu' concessa la parola fino alla proclamazione del voto. Se sono sollevati dubbi sulla regolarita' delle votazioni, il presidente procede all'annullamento e ne dispone l'immediata ripetizione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva