Art. 957Reclutamento degli atleti

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Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli:

  • a)nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall'articolo 799 del codice, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare;
  • b)nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri, per l'Arma dei carabinieri. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
  • a)per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento;
  • b)per il gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri; Gli aspiranti di cui al comma 2 devono aver conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 961, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso. I vincitori del concorso:
  • a)se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati a uno specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base;
  • b)se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualita' di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorita' da questi delegata. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della sanita' militare, sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' di cui all'articolo 579, nonche' i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri puo' essere inserito nei rispettivi centri sportivi se e' in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art957 · fonte su Normattiva