Art. 5
[1](Art. 6 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, commi settimo e ottavo legge citata).
[2]Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate fino ad un terzo, se il reato e' commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantita' o la qualita' delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto e' di rilevante gravita'. ((Se il fatto e' di lieve entita' la pena e' diminuita)).
Testo vigente dal 30 luglio 1949, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva