Art. 5

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[1](Art. 6 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, commi settimo e ottavo legge citata).

[2]Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate fino ad un terzo, se il reato e' commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantita' o la qualita' delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto e' di rilevante gravita'. Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantita' di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando per la qualita' dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entita'.

Testo vigente dal 28 settembre 1948 al 30 luglio 1949 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art5 · fonte su Normattiva