Art. 6
[1](Art. 7 decreto legislativo n. 100 citato).
[2]Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.
Testo vigente dal 28 settembre 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva