Art. 6

[1](Art. 7 decreto legislativo n. 100 citato).

[2]Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.

Testo vigente dal 28 settembre 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art6 · fonte su Normattiva