Art. 9
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[1](Art. 9 decreto legislativo n. 100 citato, articolo unico, commi primo e decimo legge citata).
[2]Le norme degli articoli precedenti hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970, fino ai 30 giugno 1949 e fino a questa data non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 498 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della legge 23 luglio 1948, n. 970.
[3]Visto, il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI
Testo vigente dal 28 settembre 1948 al 30 luglio 1949 · versione 0 su Normattiva