Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1949 al 27 dicembre 1950. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 9 decreto legislativo n. 100 citato, articolo unico, commi primo e decimo legge citata).

[2]Le norme degli articoli precedenti hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970, fino ai 30 giugno 1949 e fino a questa data non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 498 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della legge 23 luglio 1948, n. 970. 1

[3]Visto, il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 luglio 1949, n. 450

1

La L. 29 luglio 1949, n. 450, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti."

Testo vigente dal 30 luglio 1949 al 27 dicembre 1950 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art9 · fonte su Normattiva