Art. 119
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[1]Notificazione dei provvedimenti
[2]Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' regolati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalita' previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e successive modificazioni ed integrazioni. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834))
Testo vigente dal 2 febbraio 1982 al 16 ottobre 1986 · versione 5 su Normattiva