Art. 121
[1]Pagamento della pensione e degli assegni
[2]((L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum, l'indennita' speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423)).
Testo vigente dal 2 febbraio 1982, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva