Art. 121
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[1]Pagamento della pensione e degli assegni
[2]L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum e l'indennita' speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982 · versione 0 su Normattiva