Art. 121

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[1]Pagamento della pensione e degli assegni

[2]L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum e l'indennita' speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art121 · fonte su Normattiva