Art. 103Assegno di previdenza

Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto la eta' prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto allo analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. L'assegno e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1980, n.9

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con decorrenza dal 1 gennaio 1981

La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Testo vigente dal 15 febbraio 1980, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art103 · fonte su Normattiva