Art. 72Coesistenza di piu' infermita'

Nel caso di coesistenza di due infermita' o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta. Qualora le infermita' o lesioni siano piu' di due, il trattamento complessivo e determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita' o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art72 · fonte su Normattiva