Art. 34

[1]Estensione delle disposizioni di cui al precedente art. 33 ad altri soggetti

[2]Le norme di cui all'art. 33 si applicano altresi' ai dipendenti di tutti gli enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nonche' a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, in virtu' di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'istituto e l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono. Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale competente del Ministero del tesoro e ai dipendenti dello Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Se gli enti, amministrazioni o istituti, di cui all'art. 33 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennita' per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art34 · fonte su Normattiva