Art. 41

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[1]Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34

[2]Quando il militare o il civile, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 32, 33 e 34, abbiano acquistato il diritto a trattamento normale di quiescenza, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento di riversibilita' ad essi spettante, conseguono, in presenza dei prescritti requisiti, la pensione di guerra. Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani, e' liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilita' per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione. L'assegno integratore e' liquidato dalle competenti direzioni provinciali del tesoro con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notificazione del provvedimento di conferimento della pensione di guerra, l'assegno di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art41 · fonte su Normattiva