Art. 47

[1]Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati

[2]Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, e' devoluta la meta' della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 37. L'altra meta' e' divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto. Se esiste un solo figlio legittimo o a questo equiparato, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato. L'aumento di integrazione di cui all'art. 43 e' devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi. Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo art. 54.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art47 · fonte su Normattiva